C.T.U. conciliativa ex art. 8 “legge Gelli”, azione diretta contro l’assicuratore e problematiche di diritto intertemporale

C.T.U. conciliativa ex art. 8 “legge Gelli”, azione diretta contro l’assicuratore e problematiche di diritto intertemporale
17 Aprile 2018: C.T.U. conciliativa ex art. 8 “legge Gelli”, azione diretta contro l’assicuratore e problematiche di diritto intertemporale 17 Aprile 2018

Le cause del nostro studio

Fra i non pochi problemi di diritto intertemporale posti dall’entrata in vigore (il 1 aprile 2017) della “legge Gelli” vi è quello relativo alla “consulenza tecnica preventiva” (art. 696 bis c.p.c.) obbligatoria prevista dall’art. 8.

Dottrina e giurisprudenza di merito hanno subito rilevato due questioni problematiche relative per un verso all’applicabilità della previsione normativa alle condotte attuate anteriormente all’entrata in vigore dell’anzidetta disposizione e, per altro aspetto, all’applicabilità dell’istituto anteriormente alla “data di entrata in vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  6 dell'articolo 10”.

Poichè tale decreto deve determinare “i requisiti  minimi delle   polizze   assicurative   per   le   strutture   sanitarie   e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”,  vi è chi sostiene che l’istituto sarebbe applicabile solo nei confronti delle imprese che stipuleranno, in avvenire, un contratto disciplinato dalle disposizioni dettate dal suddetto decreto, che non è stato ancora emanato.

La prima questione è facilmente risolvibile sulla base della considerazione per cui quella dettata dall’art. 8 è una norma di natura processuale, indiscutibilmente applicabile, come tale, persino ai giudizi pendenti ed, a maggior ragione, ai procedimenti promossi successivamente alla sua entrata in vigore, ancorché pertinenti a fatti avvenuti in data anteriore (cfr. da ultimo: SS.UU.: n. 11844/2016).

La seconda ha visto, invece, il formarsi di due schieramenti contrapposti.

L’ordinanza del Tribunale di Treviso pronunciata in data 21.3.2018 (G.D. Dott.ssa Di Tullio) si inscrive nel solco di quelle(Trib. Venezia, ord. 11.9.2017; Trib. Padova, ord. 27.11.2017) per le quali l’art. 8 “prevede l’obbligatorietà della partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva delle “imprese di cui all’art. 10”” della stessa legge Gelli, e cioè di quelle che in futuro “stipuleranno polizze assicurative a favore delle strutture sanitarie e dei medici mediante l’accesso ai contratti i cui requisiti verranno determinati, ai sensi dell’Art 10, comma 5, mediante decreto ministeriale (decreto non ancora emanato)”.

Di qui l’impossibilità di estendere il procedimento anzidetto anche alle imprese di assicurazione delle strutture e professionisti sanitari stipulate anteriormente all’entrata in vigore del suddetto decreto.

Quella del Tribunale di Venezia emessa il 18.1.2018 (G.D.: Dott. Doro) aderisce, invece, al diverso orientamento (seguito pure da Trib. Verona, ord. 31.1.2018), secondo il quale la previsione dell’art. 8, ed il relativo obbligo di partecipazione degli assicuratori al predetto procedimento di istruzione preventiva, “appare indipendente dall’esperibilità dell’azione diretta” disciplinata dall’art. 10 e quindi pure “dall’entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti dall’art. 12”.

Questa diversa interpretazione valorizza l’autonomia delle disposizioni dettate dall’art. 8 ai fini della “consulenza tecnica preventiva” obbligatoria rispetto a quelle previste invece dall’art. 12 per l’azione diretta del danneggiato nei confronti degli assicuratori e per il relativo giudizio di merito.

A questo proposito l’ordinanza in questione osserva che, fra l’altro, lo stesso art. 12 esordisce facendo espressamente “salve le disposizioni dell’articolo 8”, sicché non ha fondamento la pretesa di condizionare l’operatività dell’obbligo di partecipazione alla consulenza tecnica preventiva degli assicuratori all’entrata in vigore del decreto previsto dall’art. 10, cui l’art. 12 stesso condiziona invece l’esperibilità della (sola) azione diretta.

Il Giudice lagunare aggiunge che “la partecipazione dell’impresa di assicurazione appare conforme alla ratio della normativa e alla finalità conciliativa dello strumento processuale previsto dall’art. 696 bis c.p.c., essendo strumentale a fornire all’assicurazione possibili elementi di natura tecnica necessari all’eventuale formulazione di un’offerta di risarcimento che tenga conto dell’an e del quantum della responsabilità e che consenta la chiusura in via transattiva della controversia prevenendo l’instaurazione di un giudizio di merito, anche solo nei confronti dell’assicurato”.

 

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